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Sez. 3, Sentenza n. 109 del 09/01/1997 (Rv. 501607 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ferrovie dello Stato S.p.A. - Pignoramento dei redditi dei dipendenti - Luogo di esecuzione e foro dell'espropriazione forzata - Individuazione in via sostitutiva e non alternativa rispetto a quello della sede della società - Art. 4 d.P.R. n. 180 del 1950, da interpretarsi a seguito della sentenza Corte cost. n. 231 del 1994 - Applicabilità - Conseguenze - Stabilimento della società che sia competente a disporre la spesa - Competenza - Sussistenza - Presenza in detto stabilimento di persona avente la rappresentanza in giudizio della società - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501607-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Ai pignoramenti presso le Ferrovie dello Stato dei crediti verso le stesse vantati dai propri dipendenti si applica, anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni, l'art. 4 d.P.R. n. 180 del 1950, in quanto questa disposizione rimanda a quella dettata nell'art. 1 del decreto medesimo, che, nel delimitarne l'ambito soggettivo di applicazione, ha riguardo anche alle imprese concessionarie di un servizio pubblico di trasporto e il servizio di trasporto è stato attribuito in concessione alla società in cui il predetto ente è stato trasformato; con la conseguenza che il luogo di esecuzione del pignoramento - così come il foro dell'espropriazione forzata - va individuato, in via sostitutiva e non alternativa rispetto a quello della sede della società concessionaria, in quello di ubicazione dello stabilimento della stessa competente a disporre la spesa a fronte del credito che viene assoggettato a pignoramento (così dovendosi interpretare l'art. 4 del suddetto d.P.R., a seguito della sentenza Corte cost. n. 231 del 1994, che ha dichiarare l'illegittimità costituzionale del precedente art. 3 nella parte in cui prevedeva che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguissero presso l'ispettorato generale del Ministero del tesoro per il credito ai predetti dipendenti anziché presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa), senza che assuma rilievo che presso detto stabilimento vi sia, o meno, un soggetto avente il potere di rappresentare in giudizio il terzo debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 4, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 14, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Decreto Legge 05/12/1991 num. 386 art. 1, Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)