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Sez. 3, Sentenza n. 3350 del 21/04/1990 (Rv. 466781 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ENTE AUTONOMO FERROVIE DELLO STATO - ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO DEI REDDITI DEI DIPENDENTI - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE - SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE DALLA QUALE DIPENDE L'IMPIEGATO.*
Stato
decisa il 1990-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466781-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ENTE AUTONOMO FERROVIE DELLO STATO - ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO DEI REDDITI DEI DIPENDENTI - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE - SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE DALLA QUALE DIPENDE L'IMPIEGATO.*

A seguito dell'istituzione dell'ente autonomo ferrovie dello stato, avvenuta con la legge 17 maggio 1985 n. 210, per l'esecuzione del pignoramento di redditi di dipendenti dell'ente trova applicazione non più l'art. 3, secondo comma del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, implicitamente abrogato, ma l'art. 4 dello stesso decreto che si riferisce alle aziende ed enti diversi dalla amministrazione dello stato, con la conseguenza che il luogo d'esecuzione del pignoramento - come il foro dell'espropriazione forzata in applicazione degli artt. 19 e 26 comma secondo cod. proc. civ. - va individuato non nella Sede della direzione generale dell'azienda (non più esistente), bensì in quella della struttura territoriale dell'ente, costituita con poteri gestionali e di rappresentanza in base all'art. 20 della legge n. 210 del 1985, da cui l'impiegato dipende. (V 7092/88, mass n 461255, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 com. 2, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 com. 2 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 4, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)