Sez. 5, Sentenza n. 8329 del 25/05/2012 (Rv. 622817 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuti di Stato erogati ex art. 5 sexies del d.l. n. 283 del 2002 - Attestazione ex art. 24, comma secondo, legge n. 29 del 2006 - Obbligo di presentazione - Sussistenza - Distinzione tra beneficiari - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato erogati ai sensi dell'art. 5 sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, l'obbligo di presentare l'attestazione di cui all'art. 24, comma 2, della legge 25 gennaio 2006 n. 29 prescinde dalla circostanza che in concreto il beneficiario dell'aiuto abbia il diritto di trattenerlo, ovvero debba in tutto in parte restituirlo; mentre nè il citato art. 24, nè la decisione della Commissione europea n. 2005/315/CE limitano il recupero degli aiuti erogati in ragione della natura dell'attività esercitata dai beneficiari (nella specie, società gestore del servizio pubblico dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti), con la conseguenza che l'obbligo di attestazione, costituendo un adempimento formale e strumentale all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, sussiste con riferimento ai beneficiari che operino sia in regime di monopolio legale che di libera concorrenza.
Riferimenti normativi: Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24 com. 2, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)