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Sez. 3, Sentenza n. 5221 del 30/11/1977 (Rv. 388863 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - REQUISITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388863-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - REQUISITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinuncia tacita ad un diritto deve essere desunta da circostanze concludenti, univoche ed incompatibili con l'intento di avvalersi di quel diritto e la sussistenza di questi elementi deve essere fatta valere dall'interessato davanti al giudice del merito, cui spetta la relativa valutazione, incensurabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)