Sez. 3, Sentenza n. 5221 del 30/11/1977 (Rv. 388863 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - REQUISITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - REQUISITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinuncia tacita ad un diritto deve essere desunta da circostanze concludenti, univoche ed incompatibili con l'intento di avvalersi di quel diritto e la sussistenza di questi elementi deve essere fatta valere dall'interessato davanti al giudice del merito, cui spetta la relativa valutazione, incensurabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)