Sez. 3, Sentenza n. 4697 del 21/07/1981 (Rv. 415423 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il principio che la rinuncia ad un diritto non puo presumersi non esclude che la volonta di rinunciare possa essere desunta da un comportamento concludente incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto stesso ed il relativo giudizio si risolve in un accertamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente e congruamente motivato. (V 248/79, mass n 396312; (V 5221/77, mass n 388863; (V 1445/73, mass n 364162). (Conf 507/76, mass n 379165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)