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Sez. L, Sentenza n. 1360 del 04/02/1993 (Rv. 480679 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Inottemperanza all'ordine giudiziale - Cessazione di posizioni di lavoro identiche a quelle svolte - Influenza - Esclusione - Limiti - Ricorso alla sospensione del lavoratore da reintegrarsi con collocamento di cassa integrazione guadagni straordinaria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480679-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)

L'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato (da cui deriva, ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, l'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro) non può essere giustificata dal venire meno di posizioni di lavoro identiche alle mansioni precedentemente svolte, ove non sia configurabile un'oggettiva impossibilità, assoluta e radicale, della reintegrazione, non imputabile a fatto del datore di lavoro, né da esso prevedibile, e, quindi, non riferibile a carenze di programmazione oppure a preesistenti difficoltà di mercato; non può inoltre ritenersi equivalente alla riammissione in servizio effettivo il ricorso alla sospensione del lavoratore da reintegrare con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria, sia perché tale procedura implica la scelta dei cassaintegrandi tra i lavoratori in servizio effettivo, sia perché sussiste un'irriducibile contraddizione tra l'invito a riassumere servizio e la contestuale collocazione in C.I.G.S..

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)