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Sez. L, Sentenza n. 231 del 13/01/1996 (Rv. 495361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Funzione - Limiti - Riconoscimento contrattuale di scatti retributivi condizionato non solo al passaggio del tempo ma all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa - Portata.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dalla legge 11 maggio 1990 n. 108) mira ad eliminare qualsiasi pregiudizio derivante al lavoratore dall'illegittimo licenziamento, sicché esso ha quale effetto che il rapporto di lavoro deve considerarsi come mai interrotto e persistente, nonostante la mancata prestazione lavorativa, anche nel periodo successivo al licenziamento stesso, con conseguente utilità di tale periodo ai fini dell'anzianità di servizio. Peraltro l'eliminazione del pregiudizio derivante dall'illegittimo licenziamento ha di necessità carattere solo tendenziale, potendo rivelarsi impossibile per circostanze non imputabili al datore di lavoro, come nel caso in cui le disposizioni del contratto collettivo, come incensurabilmente interpretate dal giudice di merito, riconnettano il riconoscimento di scatti retributivi non semplicemente al passaggio del tempo ma all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa ossia al conseguimento di un certo grado di esperienza professionale, e non ne consentano quindi l'attribuzione al lavoratore che nel periodo fra l'illegittimo licenziamento e la reintegrazione non ha reso, di fatto, alcuna prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)