Sez. 3, Sentenza n. 9164 del 24/06/2002 (Rv. 555294 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Convenzione sulla forma scritta del contratto - Forma scritta - Necessità - Trattative trasfuse in bozze scritte - Irrilevanza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE
La convenzione sulla forma scritta "ad substantiam" da adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma scritta; poiché il patto sulla forma convenzionale ad substantiam non può essere provato per indizi o presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, ult. co. cod. civ., in relazione all'art. 2725 cod. civ., è irrilevante la circostanza che le trattative per la conclusione del contratto siano state trasfuse in bozze scritte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)