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Sez. 3, Sentenza n. 25126 del 27/11/2006 (Rv. 595471 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere - Contratto - Risoluzione convenzionale - Forma scritta - Necessità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595471-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

L'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" è soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso, e tale requisito può considerarsi soddisfatto solamente in presenza di un documento contenente la espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti. Peraltro, trattandosi di forma non imposta dalla legge o da previa pattuizione, per gli accordi risolutori riprende vigore il principio di libertà delle forme.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)