Sez. 2, Sentenza n. 13561 del 26/05/2008 (Rv. 603572 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Vendita in blocco di una serie di unità immobiliari per un prezzo globale - Nullità parziale riguardante il trasferimento di un bene - Conservazione della restante parte del contratto - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
Nella vendita "in blocco" di più unità immobiliari per un unico corrispettivo, l'invalidità della cessione di uno solo dei beni ceduti determina la nullità parziale del negozio ex art. 1419 cod. civ., a meno che non sia provato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza il trasferimento invalido, non potendo desumersi l'invalidità del contratto neanche dalla quantificazione unitaria del corrispettivo, da ritenersi comunque determinata o determinabile anche all'esito della complessiva entità del trasferimento immobiliare. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, ritenendo che l'esclusione di uno dei beni - un maso chiuso alienato senza la preventiva autorizzazione amministrativa - non determinasse l'invalidità dell'intero).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1419 com. 1, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)