Sez. 3, Sentenza n. 27732 del 16/12/2005 (Rv. 586000 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Estensione della nullità all'intero negozio - Condizioni - Fattispecie in tema di contratti agrari.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
Il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del cod. civ., deve ritenersi la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e ricorre allorquando rimanga accertato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella particolare clausola o quella specifica parte del suo contenuto colpite dalla nullità. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stato congruamente motivato, sulla scorta della previsione di cui all'art. 58 della legge n. 203 del 1982, in ordine all'avvenuto accertamento che le parti non avevano concluso il contratto di vendita di un fondo oggetto di un pregresso rapporto di affitto agrario nella consapevolezza della nullità di apposita clausola nel cui contenuto era stata compiuta la rinuncia, da parte dell'affittuario, ai diritti derivatigli per la richiesta di restituzione dei canoni pagati in misura ultra legale e per il conseguimento dell'indennizzo previsto dalla legge per i miglioramenti apportati al fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)