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Sez. L, Sentenza n. 443 del 18/01/1984 (Rv. 432669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - AGLI EREDI - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE DELLA PARTE SOPRAVVENUTA PRIMA DEL DECORSO DI SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E DELLA NOTIFICAZIONE DI QUESTA AL PROCURATORE COSTITUITO DELLA PARTE STESSA - OPERATIVITÀ DELL'ART. 328 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - RICORSO AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 299 E 359 COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE - OBBLIGO EX ART. 303 COD. PROC. CIV. DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A CARICO DELLA PARTE VITTORIOSA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - MANCATA IMPUGNAZIONE, DA PARTE DELL'EREDE, NEL TERMINE ORDINARIO DELLA SENTENZA NOTIFICATA - LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - AGLI EREDI - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE DELLA PARTE SOPRAVVENUTA PRIMA DEL DECORSO DI SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E DELLA NOTIFICAZIONE DI QUESTA AL PROCURATORE COSTITUITO DELLA PARTE STESSA - OPERATIVITÀ DELL'ART. 328 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - RICORSO AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 299 E 359 COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE - OBBLIGO EX ART. 303 COD. PROC. CIV. DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A CARICO DELLA PARTE VITTORIOSA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - MANCATA IMPUGNAZIONE, DA PARTE DELL'EREDE, NEL TERMINE ORDINARIO DELLA SENTENZA NOTIFICATA - LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE.*

La morte della parte sopravvenuta prima del decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e della notificazione di questa al procuratore costituito della parte stessa, impedisce l'operatività dell'art. 328 cod. proc. civ., sia nella parte in cui dispone la proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, sia in quella in cui prevede l'interruzione del termine breve di cui all'art. 325 e l'Onere della rinnovazione della notificazione della sentenza. In tale ipotesi resta, altresì, precluso il ricorso al combinato disposto degli artt. 299 e 359 cod. proc. civ., attinente alla diversa ipotesi in cui l'evento interruttivo intervenga dopo la proposizione della impugnazione, ma prima della Costituzione ad opera della parte medio tempore deceduta e non incombe, infine, alcun Obbligo sulla parte vittoriosa in primo grado, che sia eventualmente a conoscenza di detto evento, di rinotificare la sentenza a norma dell'art. 303 secondo comma cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 286 comma primo stesso codice, che concede una semplice facoltà e non pone alcun Obbligo di effettuare una modifica in tal Forma del provvedimento giudiziale. Pertanto, ove la sentenza come sopra notificata non venga tempestivamente impugnata nel suddetto termine ordinario da parte dell'erede del defunto, questi non può successivamente ritenersi legittimato - in tale veste - al ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)