Sez. 2, Sentenza n. 6404 del 06/12/1984 (Rv. 437984 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - INTERRUZIONE - PRINCIPIO DELL'EQUIPARAZIONE, ALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA, DELLA NOTIFICA DI UNA PRIMA IMPUGNAZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI UNO DEGLI EVENTI EX ART. 299 COD. PROC. CIV..*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - INTERRUZIONE - PRINCIPIO DELL'EQUIPARAZIONE, ALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA, DELLA NOTIFICA DI UNA PRIMA IMPUGNAZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI UNO DEGLI EVENTI EX ART. 299 COD. PROC. CIV..*
Il principio secondo il quale, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., alla notifica della sentenza va equiparata la notifica di una prima impugnazione, sia pure inammissibile o improcedibile, non trova applicazione allorquando, durante il decorso di detto termine, sopravvenga uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civile (morte o perdita della capacità di una delle parti). In tal caso, infatti, va osservato il principio, fissato dall'art. 328, comma primo, cod. proc. civ., della interruzione del suddetto termine e della nuova decorrenza di esso dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata con la conseguenza che in Mancanza trova applicazione il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ.. (V 443/84, mass n 432669; (V 3111/82, mass n 421045; (V 4476/80, mass n 408349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)