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Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto e' espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

2. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennita' fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.2627

Art. 2

1. La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorita' presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

2. Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facolta' di proroga indicata nel comma precedente.2627

Art. 3

1. In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che da' atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

2. Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni e' effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

3. Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facolta' di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

4. Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorita' competente sia loro pervenuta.

5. Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attivazione, i contratti e le norme scaduti.2627

Art. 4

1. Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovra' essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.2627

Art. 5

1. Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, e' a queste applicabile il provvedimento piu' grave previsto dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria della Associazione.2627

Art. 6

1. Nell'esercizio delle facolta' concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, puo' stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto e' necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.2627

Art. 7

1. Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

  1. a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

  2. b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

2. Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilita' previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e' data facolta' di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A).2627

Art. 8

1. Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

  1. 1° personale di ruolo;

  2. 2° personale ordinario;

  3. 3° personale straordinario.

2. Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilita' secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).7

3. Appartengono alla seconda categoria:

  1. a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualita' di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

  2. b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

  3. c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio.

4. Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualita' di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

5. Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

  1. a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

  2. b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;

  3. c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

  4. d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.18

7. Al personale di ruolo gia' adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.362627

Art. 9

1. Gli agenti che, pur appartenendo alla 2a categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilita', conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilita' a titolo personale spettera' parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.32627

Art. 10

1. Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorita' giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

2. L'agente che intenda adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che e' tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilita' dell'azione giudiziaria.18a

3. L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.18a

4. Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potra' essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonche' il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.10162627

Art. 11

1. Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sara' provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

2. Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).

3. Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.2627

Art. 12

1. Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni.

2. Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

  1. a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

  2. b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'.

3. Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

4. Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

5. L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

6. La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

7. Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza.112627