Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955
1. A decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennita' di caropane, nonche' delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.
2. Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, l'indennita' di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.
Art. 2 Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilita'
1. Le pensioni indirette e di riversibilita', in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
Art. 3 Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilita' di pensione
1. All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonche' gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilita' quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.
Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':
1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;
2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione e' pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".
Art. 4 Assegni "ad personam"
1. Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sara' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Art. 5 Soppressione del contributo per l'indennita' di caropane e riassorbimento delle indennita' di caropane gia' liquidate
1. Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, e' soppresso dal 1 gennaio 1961.
2. Dalla stessa data, e' del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
3. Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennita' e', tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.
4. Le attivita' e le passivita' risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.
Art. 6 Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria
1. A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.
2. L'assicurazione generale obbligatoria versera' al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 376
Art. 8 Esenzioni fiscali
1. Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonche' i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 9 Tredicesima mensilita'
1. Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sara' dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
2. Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sara' corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festivita' natalizie.
3. Per i titolari di pensione fruenti di assegno ad personam l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno ad personam e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sara' corrisposta in unica soluzione in occasione delle festivita' natalizie.
4. Con le modalita' di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.
5. Restano ferme le modalita' di corresponsione gia' vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.
Art. 10 Pensioni di anzianita'
1. Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di eta', se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianita', qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.
2. I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1 gennaio 1969.
3. Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione e' cosi' ridotto:
1) fino al 1964 ............................................ 10/15 per il 1965 ............................................ 11/15 " " 1966 ............................................ 12/15 " " 1967 ............................................ 13/15 " " 1968 ............................................ 14/15
4. Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
Art. 11 Collocamento anticipato in quiescenza
1. L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e' modificato come segue:
"Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni.
Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:
a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;
b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'.
Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.
Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.
L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.
Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza".