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Sez. 2, Sentenza n. 33457 del 15/06/2023 Ud. (dep. 31/07/2023) Rv. 285022 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen. - Luoghi previsti dall'art. 624-bis cod. pen. - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285022-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

In tema di estorsione, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta è tenuta sia in un luogo di privata dimora, sia in altri luoghi che, isolando la vittima, siano idonei a ostacolarne la difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza dell'aggravante, il fatto che la condotta fosse stata posta in essere in un luogo che, pur presentando le caratteristiche di una dimora, non era concretamente abitato, posto che ciò non incideva né sulla sua idoneità a proteggere la riservatezza, né sulla capacità di rendere più difficoltosa la difesa della vittima).

Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)