Sez. 2, Ordinanza n. 17665 del 02/09/2004 (Rv. 576620 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Domanda di accertamento giudiziale della validità di negozio e conseguenti statuizioni sulla proprietà di un bene e suo rilascio - Natura dell'azione - Personale - Affermazione - Conseguenze - Competenza territoriale del giudice - Individuazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE
L'azione con la quale il compratore, sulla base di una scrittura privata di compravendita, di cui il compratore contesti la validità e la natura definitiva,, domandi l'accertamento giudiziale della validità del negozio e del conseguente suo diritto di proprietà o in subordine la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, è azione personale, in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, e non già reale, per cui competente per territorio a conoscere della stessa non è il giudice del forum rei sitae (art. 21 cod. proc. civ.) ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.). né la domanda di rilascio proposta dal compratore nei confronti del venditore ha carattere reale, atteso che l'obbligo di consegnare deriva al venditore dal contratto, non già dalla natura del diritto oggetto del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)