Sez. 6, Sentenza n. 11909 del 30/03/1990 Ud. (dep. 29/08/1990) Rv. 185196 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIBILITÀ ALLE MISURE DI SICUREZZA - ESCLUSIONE - ART. 597, TERZO COMMA NUOVO COD. PROC. PEN. - ESTENSIBILITÀ DEL DIVIETO ALLE PREDETTE MISURE - INAPPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AI PROCEDIMENTI CHE PROSEGUONO CON IL VECCHIO RITO - ESPULSIONE DELLO STRANIERO CONDANNATO, PER TALUNI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI - OBBLIGATORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 81 LEGGE N. 685 DEL 1975.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIBILITÀ ALLE MISURE DI SICUREZZA - ESCLUSIONE - ART. 597, TERZO COMMA NUOVO COD. PROC. PEN. - ESTENSIBILITÀ DEL DIVIETO ALLE PREDETTE MISURE - INAPPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AI PROCEDIMENTI CHE PROSEGUONO CON IL VECCHIO RITO - ESPULSIONE DELLO STRANIERO CONDANNATO, PER TALUNI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI - OBBLIGATORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 81 LEGGE N. 685 DEL 1975.*
Il principio del divieto di reformatio in peius attiene alle pene principali e non anche alle statuizioni relative alle misure di sicurezza; ciò secondo la stessa lettera dell'art. 515, terzo comma cod. proc. pen. del 1930, che riferisce il divieto in esame solo all'applicazione di pene ed alla revoca di benefici. L'art. 597, terzo comma nuovo cod. proc. pen. estende invece il predetto divieto all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, ma tale disposizione non è applicabile, ai sensi dell'art. 245 delle norme transitorie, ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito. Peraltro, l'espulsione dal territorio dello stato dello straniero condannato, come nella specie, per taluni reati in materia di stupefacenti costituisce, ai sensi dell'art. 81 legge 22 dicembre 1975, n. 685, una misura di sicurezza da adottarsi obbligatoriamente dopo che sia stata espiata la pena. (Conf mass n 173946; (Conf mass n 173763).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)