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Sez. 1, Sentenza n. 10826 del 23/06/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173946 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIBILITÀ ALLE MISURE DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173946-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIBILITÀ ALLE MISURE DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*

Il principio del divieto di reformatio in peius attiene soltanto alle pene principali e non pure alle statuizioni relative alle misure di sicurezza. (Conf mass n 158088; (Conf mass n 170748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)