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Sez. 2, Sentenza n. 4118 del 14/05/1990 (Rv. 467134 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE - INTERPOSIZIONE REALE RELATIVA A TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - PROVA - FORME.*
Stato
decisa il 1990-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467134-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE - INTERPOSIZIONE REALE RELATIVA A TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - PROVA - FORME.*

L'interposizione reale di persone, che si configura quando un soggetto interposto, d'intesa con altro soggetto (interponente), contratta in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto con l'Obbligo derivante dal rapporto interno con l'interponente di trasmettere a quest'ultimo i diritti così acquistati, ove riguardi il trasferimento di beni immobili deve risultare a pena di nullità da atto scritto a norma dell'art. 1351 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n. 1 stesso codice. Pertanto la prova di detto rapporto non può essere fornita che mediante esibizione dell'atto scritto. (V 1787/81, mass n 412471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)