Sez. 2, Sentenza n. 1787 del 28/03/1981 (Rv. 412471 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE - INTERPOSIZIONE REALE RELATIVA A TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - PROVA - FORME.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE - INTERPOSIZIONE REALE RELATIVA A TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - PROVA - FORME.*
In tema di interposizione reale di persona - che si configura quando un soggetto (interposto), d'intesa con altro soggetto (interponente), contratta con un terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, con l'Obbligo, derivante dai rapporti interni con l'interponente, di ritrasmettere a quest'ultimo i diritti cosi acquistati - tale rapporto obbligatorio, se riguarda il trasferimento di immobili, deve risultare, sotto pena di nullita, da atto scritto, a norma dell'art 1351 in relazione all'art 1350 n 1 cod civ. pertanto, la prova di detto rapporto obbligatorio non puo essere fornita che mediante esibizione dell'atto scritto. (V 2130/64, mass n 303122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)