Sez. 5, Sentenza n. 25613 del 01/12/2006 (Rv. 594455 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Minusvalenze di partecipazioni non azionarie - Deducibilità ai sensi dell'art. 61, comma 5 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 416 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 61, comma 5-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, il quale assoggetta al regime delle minusvalenze le quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, non ha fatto altro che estendere una regola, già formulata per i titoli rappresentativi di partecipazioni sociali previsti dall'art. 53, comma primo, lettera c), del d.P.R. nn. 917 cit., ad un'altra specie di partecipazioni sociali, alle quali detto regime doveva ritenersi applicabile per analogia "iuris" già in epoca anteriore al 1994, in virtù del principio costituzionale di eguaglianza: poiché, infatti, il sistema di valutazione dei titoli, regolato dall'art. 54 del d.P.R. n. 917, deve operare sia per le plusvalenze che per le minusvalenze, sarebbe risultato irragionevole distinguere, a tal fine, tra azioni e quote.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61, Decreto Legge 29/06/1994 num. 416 art. 1, Legge 08/08/1994 num. 503
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)