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Sez. 5, Sentenza n. 11240 del 30/07/2002 (Rv. 556395 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Impresa - Acquisto di partecipazioni in altre società - Iscrizione in bilancio di costi non documentati o non inerenti come componente negativa del patrimonio - Possibilità - Affermazione - Conseguenze - Regime delle plusvalenze tassabili - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556395-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di reddito d'impresa, nel vigore degli artt. 53, 54 e 75 del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, anche l'acquisto di partecipazioni in altre società, può dar luogo all'applicabilità del regime delle plusvalenze o delle minusvalenze, atteso che tale regolamento dipende non già dalla natura o dall'oggetto della società (se cioè essa sia o meno una finanziaria) ma soltanto dalla destinazione concretamente assegnata ai beni posseduti dall'imprenditore (merci ovvero beni strumentali), che diviene vincolante per gli esercizi futuri. Ne deriva che il giudice investito dell'accertamento del reddito dell'impresa che abbia esposto tali componenti reddituali deve verificare, in concreto, se la stessa abbia compiuto la scelta della patrimonializzazione (o capitalizzazione) dei costi, in esso comprendendo anche costi indeducibili perché non documentati o non inerenti, considerandoli di utilità pluriennale, ovvero abbia portato in bilancio il bene come merce, e in quanto tale soggetto al regime dei costi (ricavi e rimanenze)(In applicazione di tale principio la Corte ha - su ricorso principale dell'Amministrazione Finanziaria, ed incidentale della società contribuente - cassato la sentenza del giudice tributario di appello in relazione ad una fattispecie in relazione alla quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una somma ingente, iscritta in bilancio come costo <<gonfiato>> per l'acquisto di alcune partecipazioni societarie per coprire una <<tangente>> pagata dall'imprenditore, e che l'Amministrazione riteneva soggetta a tassazione, ex art. 54 del TUIR, come plusvalenza derivante dalla patrimonializzazione della partecipazione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)