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Sez. 5, Sentenza n. 3426 del 12/02/2010 (Rv. 611930 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Esecuzione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Compimento delle formalità previste dalla legge - Ripetizione nella relata - Modalità - Riproduzione pedissequa della formula normativa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Criteri di interpretazione dell'atto - Riferimento al significato complessivo ex art. 1363 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611930-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento tributario) in caso d'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (ex art. 1363 cod. civ.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse. Ne consegue che ove l'agente dichiari di aver effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'attestazione di avere "rilasciato avviso sul luogo del destinatario" deve essere interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario medesimo, ogni diversa interpretazione essendo contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)