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Sez. 5, Sentenza n. 23576 del 03/11/2006 (Rv. 594961 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Esecuzione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Formalità - Perfezionamento nei confronti del notificante - Notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento - Inoltro della raccomandata - Sufficienza - Consegna al destinatario del relativo avviso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594961-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notificazione dell'avviso di accertamento tributario, poiché esso non è un atto specificamente funzionale al processo, ma è un atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, ossia un atto tributario sostanziale, qualora il notificante abbia osservato tutte le modalità di notificazione prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., resta irrilevante la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario, al quale, peraltro, l'art. 19 del d.lgs n.546 del 1992 accorda tutela a fronte della mancata o nulla notificazione di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento, consentendogli l'impugnazione di questo unitamente alla cartella, autonomamente impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)