Sez. L, Sentenza n. 6814 del 19/06/1993 (Rv. 482816 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Condizione - Impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti - Utilizzazione in altra unità o reparto con compiti non inferiori ma con maggior onere economico per l'imprenditore correlato al superiore livello retributivo dovuto - Equipollenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'impossibilità di adibire il lavoratore licenziato a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte si deve ritenere dimostrata quando il datore di lavoro provi che tale diversa utilizzazione in altra unità o reparto dell'azienda con compiti di contenuto professionale non inferiore può essere attuata solo con un maggior onere economico per l'imprenditore, correlato al livello retributivo superiore proprio di tale posizione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)