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Sez. L, Sentenza n. 9715 del 14/09/1995 (Rv. 494005 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Per soppressione della posizione di lavoro - Impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni diverse - Onere probatorio del datore di lavoro - Estremi - Fatti sopravvenuti al licenziamento - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494005-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In relazione ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipendente dalla soppressione della posizione di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato, la prova, gravante sul datore di lavoro, circa l'impossibilità di impiegare l'interessato in mansioni diverse, può essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti. Inoltre, in linea di principio, va esclusa la rilevanza al riguardo dei fatti sopravvenuti al licenziamento. (Nella specie la S.C., nel valutare l'adeguatezza dell'indagine compiuta dal giudice di merito, ha in particolare rilevato che neanche il ricorrente aveva indicato un concreto posto di lavoro rimasto libero o comunque potenzialmente ma utilmente ricavabile nella concreta situazione aziendale).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)