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Sez. 1 - , Sentenza n. 35849 del 17/05/2019 Ud. (dep. 08/08/2019) Rv. 276716 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Decisione del giudice di merito di non applicare una sanzione sostitutiva - Sindacabilità da parte della Corte di Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276716-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico. (Fattispecie in materia di lesioni personali aggravate, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente penale per reato contro il patrimonio, unitamente alla condizione di irreperibilità del ricorrente e all'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)