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Sez. 2, Sentenza n. 13920 del 20/02/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 263300 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Decisione del giudice di merito di non applicare una sanzione sostitutiva - Sindacabilità da parte della Corte di Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263300-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 l. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico. (Fattispecie in materia di ricettazione di merci recanti marchi contraffatti, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva fondato sul fatto che l'imputato era irregolare nel territorio italiano ed era stato identificato più volte per fatti analoghi fornendo nomi diversi, dimodoché non era presumibile che lo stesso adempisse alle eventuali prescrizioni impostegli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)