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Sez. 3, Ordinanza n. 36511 del 29/12/2023 (Rv. 669729 - 01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE | Apertura di vedute ex art. 905 c.c. – Distanze legali – Violazione – Azione ripristinatoria e azione risarcitoria – Legittimazione passiva – Differenze.
Stato
decisa il 2023-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669729-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE

In caso di violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute ex art. 905 c.c., l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l'azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest'ultimo quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)