Sez. 2 - , Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE | Mancato rispetto delle distanze o dei confini - Demolizione delle parti dell'opera che superano i limiti di legge – Necessità – Adozione di accorgimenti idonei ad impedire la veduta – Esclusione – Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE
Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum"; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella concernente l'apertura di vedute - che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo - è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)