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Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 19/05/1988 (Rv. 458832 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - COMUNIONE LEGALE - REGIME TRANSITORIO - ESCLUSIONE DELLA COMUNIONE LEGALE - MANCANZA - IMMOBILI - ACQUISTI DA PARTE DI UN CONIUGE - COMPROPRIETÀ DELL'ALTRO CONIUGE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL CONIUGE ACQUIRENTE - TRASCRIZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458832-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - COMUNIONE LEGALE - REGIME TRANSITORIO - ESCLUSIONE DELLA COMUNIONE LEGALE - MANCANZA - IMMOBILI - ACQUISTI DA PARTE DI UN CONIUGE - COMPROPRIETÀ DELL'ALTRO CONIUGE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL CONIUGE ACQUIRENTE - TRASCRIZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE.*

La mancata manifestazione da parte di uno dei coniugi, nel termine e nella Forma stabiliti dalla legge (art. 228 legge n. 151 del 1975 e d.l. n. 688 del 1977 convertito con legge n. 804 del 1977), della volontà contraria all'assoggettamento al regime di comunione legale comporta che il bene immobile, acquistato da uno dei coniugi nel vigore della legge n. 151 del 1975 (sulla riforma del diritto di famiglia), diviene automaticamente di comproprietà dell'altro coniuge, ope legis. Ne consegue, nei confronti di questo ultimo, e per il caso di domanda di trasferimento della proprietà di detto bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. proposta da un terzo contro il coniuge acquirente, l'inapplicabilità delle Disposizioni dell'art. 2652, comma primo, n. 2 cod. civ., le quali prevedono la prevalente efficacia della trascrizione di detta domanda solo sulle successive trascrizioni di Atti di trasferimento a titolo derivativo, al pari delle altre norme che si riferiscono a detti trasferimenti derivativi (quali l'art. 2098 cod. civ. e l'art. 111 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Decreto Legge 09/09/1977 num. 688, Legge 31/10/1977 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)