Sez. 2, Sentenza n. 4902 del 15/05/1998 (Rv. 515479 - 01)
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Oggetto della vendita - Bene in comproprietà - Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Conseguenze - Inefficacia (relativa) riferita all'intero bene - Domanda di accertamento dell'efficacia del contratto limitatamente alla quota dello stipulante - Ammissibilità - Limiti.
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La compravendita di un bene predisposta per la partecipazione di tutti i comproprietari, ma stipulata da uno solo di essi, deve considerarsi inefficace con riferimento all'intera "res empta", ma, trattandosi di inefficacia soltanto relativa, legittimato a farla valere è soltanto il titolare dell'interesse all'acquisto all'intero bene, cui va, peraltro, riconosciuta facoltà di chiedere, in sede giudiziale, l'accertamento dell'efficacia del contratto in relazione alla quota del comproprietario validamente intervenuto alla stipula, senza che quest'ultimo possa a ciò opporsi, in assenza di un apprezzabile interesse a che la cosa indivisa sia venduta per l'intero, a meno che, dal contratto di compravendita, non risulti che il negozio sia stato comunemente inteso come vendita unitaria (che le parti, cioè, abbiano convenuto la stipula nel comune presupposto della successiva adesione degli altri contitolari della comunione): in tale ipotesi, ciascuno degli stipulanti che vi abbia interesse è, difatti, legittimato a far valere la nullità della convenzione negoziale, ed il giudice ben può rilevarla d'ufficio ogni qualvolta siano stati invocati, in giudizio, l'applicazione del contratto o il riconoscimento dei diritti da questo nascenti (ipotesi che presuppongono, entrambe, la validità del negozio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)