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Sez. 6, Sentenza n. 2025 del 24/05/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202840 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Soggetto sottoposto a misura di prevenzione - Esclusione della pericolosità ai fini del superamento delle prescrizioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. sulle basi di un parere di polizia destinato alla eventuale revoca della misura di prevenzione e non ancora esaminato dal giudice della prevenzione - Illogicità della motivazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202840-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di misure cautelari personali, nella persistente durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un determinato soggetto, è illogica la motivazione del giudice che, nel diverso procedimento "de libertate", esclude la pericolosità sociale del soggetto stesso - ritenendo perciò superata la presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - in virtù di fatti e circostanze, relativi al procedimento di prevenzione e in questo destinati eventualmente ad incidere come motivi di revoca, quando di detti fatti e circostanze il giudice della prevenzione non abbia positivamente valutato la rilevanza. (Nella specie è stata annullata con rinvio l'ordinanza del tribunale che, nella attualità degli effetti della misura di prevenzione a carico dell'indagato, aveva ritenuto che il parere espresso dai Carabinieri, favorevole alla revoca della sorveglianza speciale, fosse idoneo a vincere la presunzione di pericolosità ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., senza previamente accertare se il suddetto parere avesse sortito esito positivo nel diverso provvedimento per il quale era stato predisposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)