Sez. 1, Sentenza n. 43572 del 06/11/2002 Cc. (dep. 24/12/2002) Rv. 223108 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Presunzione di pericolosità ex art 275, comma 3, cod.proc.pen. - Prova contraria - Avvenuta rescissione del vincolo associativo - Esclusività - Insussistenza - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art 416 bis c.p.), l'art 275, comma 3 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale competente ex art. 310 c.p.p. che, nel rigettare l'appello proposto contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura cautelare, aveva omesso di porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art 416 bis c.p. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)