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Sez. 3, Sentenza n. 18652 del 06/08/2013 (Rv. 627432 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Ambito di applicazione - Termine di cui all'art. 497 cod. proc. civ. - Inclusione.
Stato
decisa il 2013-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627432-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Nell'espressione "cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione" - per le quali, ai sensi dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 cod. proc. civ., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)