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Sez. 3, Sentenza n. 4841 del 29/07/1986 (Rv. 447539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - ASSOGGETTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - ASSOGGETTABILITÀ.*

Nell'espressione cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione - per le quali, ai sensi dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - sono ricomprese sia quelle di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che quelle di opposizione agli Atti esecutivi, ex art. 617 dello stesso codice. Ne restano invece esclusi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, quale il termine di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 cod. proc. civ., rispetto ai quali si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della richiamata legge n. 742 del 1969. (V 2738/83, mass n 427643; (V 167/81, mass n 410569; (V 5130/79, mass n 401764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)