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Sez. 2, Sentenza n. 13212 del 06/06/2006 (Rv. 589812 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Confessione - Esplicita dichiarazione della parte - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589812-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

In tema di prova civile, la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario; infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione.(Nella specie, è stato escluso che-con riferimento alla pattuizione del compenso in misura corrispondente ai minimi previsti dalla tariffa forense-potesse qualificarsi come confessione stragiudiziale la comunicazione con cui il legale aveva manifestato al cliente la volontà di pretendere la liquidazione degli onorari nella misura dovuta e non più nei minimi tariffari, ai quali in precedenza aveva dichiarato di limitare la pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)