Sez. 5, Sentenza n. 2851 del 24/02/2012 (Rv. 621845 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Rilascio di quietanza per il pagamento del tributo - Omessa irrogazione ed immediata liquidazione della sanzione pecuniaria per il ritardato versamento - Valore di confessione implicita della non imputabilità al contribuente - Inidoneità - Ragioni - Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potestà sanzionatoria - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, al comportamento dell'Amministrazione finanziaria, consistente nel rilascio della quietanza di versamento del tributo, senza ulteriori indicazioni relative alle ragioni dell'omessa irrogazione ed immediata liquidazione della sanzione pecuniaria, oltre che degli interessi e dell'indennità di mora sui diritti doganali corrisposti in ritardo, non può attribuirsi il valore di una confessione implicitamente resa, tendente a dimostrare che il ritardo non è imputabile alla condotta colposa del contribuente, atteso che la confessione deve essere esplicita, provenire dal soggetto che dispone del potere rappresentativo dell'ente e consistere nella volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte. Né, peraltro, tale situazione sarebbe idonea a provocare per l'Agenzia delle dogane una decadenza o una rinuncia alla potestà sanzionatoria, giacché si verte in materia di diritti ed obblighi indisponibili, in relazione ai quali non sono ammissibili condotte tacite, significative della volontà abdicativa dall'esercizio del potere, che può incontrare quale limite, in forza del principio di autotutela, solo l'annullamento della contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2735, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)