Sez. 5 - , Sentenza n. 15363 del 20/07/2020 (Rv. 658428 - 03)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Liquidazione dell'IVA di gruppo - Compensazione di crediti IVA infragruppo - Obbligazione originaria di versamento di IVA a debito - Estinzione - Natura - Mancata esecuzione della prestazione delle garanzie - Conseguenze - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, l'estinzione - avente natura non satisfattiva - dell'obbligazione originaria di versamento dell'IVA a debito, conseguente all'opzione della società controllante per l'opposizione in compensazione di crediti IVA infragruppo, costituisce un "posterius" rispetto all'esatto adempimento della prestazione delle garanzie richieste dagli artt. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 d.m. 13 dicembre 1979, la cui mancata (o inesatta) esecuzione comporta la mancata liberazione del debitore e l'obbligo dell'esecuzione dell'originaria prestazione pecuniaria, venendo meno "ex tunc" gli effetti della compensazione la quale, essendo in genere ammessa nei soli casi previsti dalla legge, si regge sull'osservanza dei presupposti formali imposti al contribuente per beneficiare di questa speciale modalità di utilizzazione delle eccedenze IVA delle società controllate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)