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Sez. 5 - , Sentenza n. 3096 del 01/02/2019 (Rv. 652635 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Compensazione in materia tributaria - Ammissibilità - Limiti - Credito d'imposta derivante da illegittima compensazione - Rifiuto di rimborso - Legittimità - Decorso dei termini di accertamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652635-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione, anche se sono scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che tali termini operano limitatamente al riscontro dei crediti - e non dei debiti - del fisco, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum". (Nell'affermare il principio enunciato, la S.C. ha ritenuto che, nonostante il mancato recupero nei termini previsti dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, l'Amministrazione potesse legittimamente rifiutare il rimborso di un credito d'imposta, derivante dalla compensazione, operata in violazione dell'art. 56 l.fall., tra il credito IVA del fallito, sorto prima della dichiarazione di fallimento, e il debito IVA della massa, maturato nel corso della procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)