Sez. 2, Sentenza n. 3464 del 21/10/1975 (Rv. 377633 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL RIVENDICANTE - RIGOROSITA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL RIVENDICANTE - RIGOROSITA - LIMITI.*
Il rigore della cosiddetta probatio diabolica che fa carico allo attore in rivendicazione e comporta l'Onere di provare l'asserita proprieta risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui risulti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune autore, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non e tenuto a provare la spettanza del bene al comune autore, ma solo che il bene medesimo formato oggetto del proprio titolo di acquisto. (V 2751/73, mass n 366280; 857/72, mass n 357064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)