Sez. 1, Sentenza n. 2751 del 25/10/1973 (Rv. 366280 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - APPARTENENZA DEL BENE AD UN COMUNE AUTORE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - APPARTENENZA DEL BENE AD UN COMUNE AUTORE - LIMITI.*
Nel giudizio di rivendica, l'Onere della prova della proprieta del fondo rivendicato incombe sempre all'attore, ed il temperamento di tale Onere, nell'ipotesi di riconosciuta appartenenza del bene ad un comune autore, se dispensa il rivendicante dall'Obbligo di dimostrare questa originaria appartenenza, non lo esime, altresi, dall'Obbligo di provare che lo stesso bene abbia formato oggetto del suo titolo di acquisto. (Conf 2371/70, mass n 348589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)