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Sez. 3, Sentenza n. 5350 del 17/01/1974 Ud. (dep. 01/08/1974) Rv. 127787 - 01

ACQUE - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE OPERE IDRAULICHE - POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE - LAVORI VIETATI - REATO DI PERICOLO - SRADICAMENTO DI ALBERI - DISTANZA DAL CORSO D'ACQUA IN RELAZIONE ALLA SUA IMPORTANZA - PIANTAMENTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127787-01

ACQUE - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE OPERE IDRAULICHE - POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE - LAVORI VIETATI - REATO DI PERICOLO - SRADICAMENTO DI ALBERI - DISTANZA DAL CORSO D'ACQUA IN RELAZIONE ALLA SUA IMPORTANZA - PIANTAMENTI - NOZIONE.*

Con le Disposizioni della lettera C) dell'art 96 RD 25 luglio 1904, n 523, il legislatore ha voluto vietare, ipotizzando un reato di pericolo, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi tenendo presente il criterio dell'importanza del corso d'acqua. Cosi, per i fiumi ed i torrenti, il divieto si estende sino a nove metri dalla linea d'acqua, mentre per i rivi, canali e scolatoi il divieto e limitato ai piantamenti aderenti alle sponde. Per piantamento si deve intendere non solo un complesso di alberi, ma qualsiasi genere di vegetazione che, con il suo essere, rende piu tenace e resistente la sponda di un corso d'acqua, contrastandone la naturale erosione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)