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Sez. 3, Sentenza n. 1791 del 27/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152396 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTO - ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI ESTENSIBILI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - MOTIVI DELL'APPELLO DEL COIMPUTATO RESPINTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152396-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTO - ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI ESTENSIBILI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - MOTIVI DELL'APPELLO DEL COIMPUTATO RESPINTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

L'effetto estensivo dell'impugnazione opera soltanto nel caso di accoglimento dei motivi estensibili. Ne consegue che l'imputato non appellante, o il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, non è legittimato a ricorrere per Cassazione per tutte le questioni attinenti alla estensione dei motivi di appello del coimputato respinto dal giudice di secondo grado. (V mass n 131240; (V mass n 128464; (Conf mass n 149800; (Conf mass n 148597; (Conf mass n 144949; (Conf mass n 144501; (Conf mass n 139847; (Conf mass n 137867; (Conf mass n 132217; (Conf mass n 127787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)