Sez. 4, Sentenza n. 2062 del 29/08/1996 Cc. (dep. 02/09/1996) Rv. 206464 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Difensore nominato in giudizio, poi sostituito nel corso del procedimento con altri difensori di ufficio - Titolare dell'ufficio di difesa - È il difensore nominato per primo, non implicando la sua decadenza la designazione di sostituto - Destinatario della notifica di atti, segnatamente di provvedimenti soggetti ad impugnazione - È il titolare dell'ufficio di difesa - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
Gli atti destinati alla difesa, segnatamente i provvedimenti soggetti ad impugnazione, vanno notificati solo al difensore che risulti titolare dell'ufficio. Tale è quello che sia stato nominato per la difesa in giudizio, laddove la nomina di un sostituto in corso di procedimento non implica la sua decadenza, al pari di quanto avviene per il difensore di fiducia. (Nella fattispecie era stato nominato nel primo atto processuale un difensore di ufficio, poi sostituito nel corso dell'udienza prima con altro legale e, in seguito, con un successivo difensore. L'estratto contumaciale era stato notificato a quest'ultimo. La Corte di cassazione, nell'enunciare il principio sopra massimato, ha ritenuto che il primo difensore, nonostante la sua sostituzione in prosieguo, fosse il titolare dell'ufficio di difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)