Sez. 4, Sentenza n. 3983 del 06/07/2000 Cc. (dep. 14/09/2000) Rv. 217260 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - AL DIFENSORE | Sostituto del difensore - Immutabilità del titolare dell'ufficio di difesa originariamente nominato - Conseguenze in tema di destinazione delle notifiche.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - AL DIFENSORE
Il nuovo codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni, indicate nell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., (che, di per sè, non comportano la dispensa dell'uno o la revoca per l'altro), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere il suo ruolo. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. (Fattispecie in cui è stato ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore di ufficio primieramente nominato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)