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Sez. 3, Sentenza n. 546 del 06/02/1978 (Rv. 389855 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389855-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il rigetto dell'istanza di ammissione dei mezzi di prova puo non essere espressamente motivato, quando la superfluita della dedotta prova possa argomentarsi per implicito delle ragioni svolte a sostegno della decisione. (Conf 2837/75, mass n 376859; (Conf 1379/73, mass n 364078).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)