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Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 16/05/1973 (Rv. 364078 - 01)

DIVISONE - IN GENERE - NOZIONE - DIVISIONE PARZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364078-01

DIVISONE - IN GENERE - NOZIONE - DIVISIONE PARZIALE - CONDIZIONI.*

Non si ha divisione, contrattuale o giudiziale, se non con l'assegnazione di beni determinati agli aventi diritto, cioe attraverso la sostituzione dei diritti comuni con diritti esclusivi su una parte dei beni che erano oggetto della comunione, in proporzione alle quote spettanti a ciascun condividente. Se percio, essendo i partecipanti piu di due, soltanto alcuno di essi ottiene la titolarita esclusiva di una parte dei beni comuni, la divisone e parziale, nel senso che essa e relativa ai beni attribuiti in proprieta singola, permanendo lo stato di indivisione relativamente ai beni restanti. (V 1086/67, mass n 327466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 729, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)