Sez. L, Sentenza n. 1142 del 14/02/1983 (Rv. 425920 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - SEDE DELL'AZIENDA O DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI - RILEVANZA - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIPENDENTE PRESSO DETTA SEDE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - SEDE DELL'AZIENDA O DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI - RILEVANZA - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIPENDENTE PRESSO DETTA SEDE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la Competenza territoriale del giudice del luogo in cui è sita la Sede della azienda - coincidente, per le società di capitali, con il luogo in cui si accentrano i poteri di amministrazione e direzione della impresa, anche se l'attività imprenditoriale si svolga altrove - è del tutto svincolata dalla condizione che il dipendente sia addetto a detta Sede (come è, invece, richiesto per l'ipotesi del foro della dipendenza), non avendo alcuna Rilevanza, ai fini della Determinazione della Competenza, il luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa, se esso non è collegato con uno dei fori indicati dall'art. 413 cod. proc. civ. (V 4092/81, mass n 414743; (V 5076/80, mass n 408932; (V 5076/80, mass n 408931; (V 2794/79, mass n 399112).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)